Per gli straordinari spetta un’indennità sul tfr. Lo ha deciso la Cassazione con sentenza 22291; il lavoratore che durante la carriera ha adempiuto la sua mansione oltre i consoni orari di impiego deve ottenere un’ulteriore indennità sul trattamento di fine rapporto, chiamasi “Indennità di disagio”. Il TFR, dunque, oltre allo stipendio base deve comprendere anche “ essere previste anche “l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. La Suprema Corte sostiene, dunque, che l’indennità di disagio debba incidere sugli accantonamenti per il Tfr «poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcune delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall’art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva».