Ddl Concorrenza, stretta sui testimoni

Ddl Concorrenza, stretta sui testimoni

Da mesi al vaglio del Senato per la sua ultima approvazione, il Ddl Concorrenza continua a far discutere. Con molta probabilità il decreto diventerà legge perché non subirà alcuna ulteriore modifica, ciò implica che l’articolo relativo all’ammissione dei testimoni in caso di incidenti stradali resterà operativo. Analizzando nello specifico il Ddl si evince che soltanto i testimoni dichiarati all’atto dello scontro potranno presentarsi al giudice per le proprie dichiarazioni onde evitare il continuo via vai di falsi testimoni, prassi illegittima e purtroppo spesso consolidata. Il disegno di legge introduce nuovi commi nell’art. 135 del codice delle assicurazioni private: le denunce per i sinistri che abbiano come conseguenza solo danni alle cose e non anche alle persone devono elencare e identificare gli effettivi testimoni dell’incidente; se manca la denuncia del danneggiato, l’impresa di assicurazione deve richiedere a quest’ultimo, entro 60 giorni dalla denuncia e con raccomandata a/r, di identificare i soggetti che hanno assistito al sinistro, avvisandolo anche delle conseguenze processuali che possono derivare dalla sua mancata risposta nel termine dei successivi 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di tale procedura il giudice non sarà tenuto a prendere in considerazione dichiarazioni spontanee. Un ulteriore deterrente nella lotta alle frodi assicurative, battaglia che va avanti già da anni con esiti soddisfacenti. Si calcola, infatti, che con le procedure messe in atto finora (banca dati Ivass, archivi, denunce ecc.) i fenomeni fraudolenti ai danni delle compagnie assicurative e di tutta la società siano in calo con una conseguente, seppur lenta, riduzione dei costi dei premi assicurativi. Il Ddl Concorrenza, per quanto da più parti criticato e sicuramente non pienamente soddisfacente, rappresenta un considerevole passo in avanti e mostra sensibilità al problema da parte del mondo Istituzionale.

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