Si sa, le liti condominiali terminano sempre in tribunale e così è accaduto anche in questo. Oggetto del contendere l’ascensore di nuova costruzione: chi è tenuto a partecipare alle spese? Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la spesa è ripartita tra tutti i condomini in base a quanto stabilito dal codice civile, vale a dire: metà della spesa viene ripartita in base al valore delle singole unità immobiliari (quindi, secondo millesimi); e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo del singolo appartamento. I condomini del piano terra, quindi, sono tenuti a partecipare ai lavori per la costruzione del nuovo ascensore, anche se la spesa prevista per loro è nettamente inferiore rispetto agli altri proprietari. “Questa disciplina – precisa la Corte nella sentenza – si applica anche nel caso di ricostruzione e manutenzione dell’ascensore”. Un’eccezione c’è: se i condomini decidono all’unanimità di escludere dai pagamenti i proprietari degli appartamenti al piano terra, in tal caso questi ultimi saranno esonerati dalle spese.