Assegno di mantenimento: lo stop della Cassazione

Assegno di mantenimento: lo stop della Cassazione

In caso di divorzio il mantenimento non va riconosciuto al coniuge indipendente economicamente perché in possesso di redditi e/o patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché sia abile al lavoro. Sferzata della Corte di Cassazione agli assegni di mantenimento; con una sentenza destinata a passare alla storia, la Suprema Corte ha stabilito i nuovi parametri in materia di assegno di divorzio.  Per stabilire il quantum farà fede il criterio di indipendenza e l’autosufficienza economica del coniuge “debole” e non il tenore di vita mantenuto fino al momento della separazione. La sentenza 11504/2017 è stata emessa in occasione del divorzio tra un ex ministro e un’imprenditrice, i giudici hanno respinto la richiesta economica della donna, già lavoratrice e indipendente. La Cassazione ha motivato la sua decisione con il cambiamento die tempi e delle esigenze familiari precisando che è importante “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva”. Non solo: è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. In una nota la Suprema Corte aggiunge: “La Prima sezione civile ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”. D’altronde, precisa la prima sez. civ. “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”. Ecco, allora, che la Cassazione sancisce i nuovi parametri per il conferimento dell’assegno di divorzio: “Se è accertato che il coniuge richiedente è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.

 

 

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