Responsabilità del medico per la propria pubblicità

Responsabilità del medico per la propria pubblicità

Riteniamo interessante, e per questo lo riproponiamo, l’articolo dell’avv. Valeria Zeppilli riportato su https://www.studiocataldi.it/articoli/40661-responsabilita-del-medico-per-la-propria-pubblicita.asp

Viola il codice deontologico il medico che fa pubblicità comparativa senza basarsi su indicatori che consentono un confronto non ingannevole

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, deve essere finalizzata a garantire ai pazienti una scelta libera e consapevole dei servizi professionali.

Per tale ragione, l’articolo 56 del codice di deontologia medica stabilisce che la stessa deve avere ad oggetto esclusivamente:

i titoli professionali;

le specializzazioni;

l’attività professionale;

le caratteristiche del servizio offerto;

l’onorario relativo alle prestazioni.

Caratteristiche della pubblicità del medico

 

La pubblicità del medico, inoltre, deve sempre:

 

rispettare i principi propri della professione medica, sia nelle forme che nei contenuti;

essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione;

non essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Ciò a prescindere dal mezzo con la quale è diffusa.

 

Pubblicità comparativa

La pubblicità comparativa tra prestazioni mediche e odontoiatriche è possibile, ma solo se si basa su indicatori clinici:

misurabili;

certi;

condivisi dalla comunità scientifica;

in grado di consentire un confronto non ingannevole.

Avanzamenti e innovazioni in campo sanitario

Le notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario possono essere diffuse ma solo se sono già state validate e accreditate dal punto di vista scientifico.

In altre parole, è indispensabile non alimentare nel paziente attese infondate e speranze illusorie.

 

Pubblicità e responsabilità deontologica

Il medico che non si attiene ai predetti principi incorre in responsabilità deontologica. In particolare, la verifica della rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche è affidata all’ordine professionale competente per territorio, che è anche il soggetto chiamato a prendere gli eventuali necessari provvedimenti.

 

 

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