Riteniamo interessante, e per questo lo riproponiamo, l’articolo dell’avv. Valeria Zeppilli riportato su https://www.studiocataldi.it/articoli/40661-responsabilita-del-medico-per-la-propria-pubblicita.asp
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private, deve essere finalizzata a garantire ai pazienti una scelta libera e consapevole dei servizi professionali.
Per tale ragione, l’articolo 56 del codice di deontologia medica stabilisce che la stessa deve avere ad oggetto esclusivamente:
i titoli professionali;
le specializzazioni;
l’attività professionale;
le caratteristiche del servizio offerto;
l’onorario relativo alle prestazioni.
Caratteristiche della pubblicità del medico
rispettare i principi propri della professione medica, sia nelle forme che nei contenuti;
essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione;
non essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Ciò a prescindere dal mezzo con la quale è diffusa.
La pubblicità comparativa tra prestazioni mediche e odontoiatriche è possibile, ma solo se si basa su indicatori clinici:
misurabili;
certi;
condivisi dalla comunità scientifica;
in grado di consentire un confronto non ingannevole.
Le notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario possono essere diffuse ma solo se sono già state validate e accreditate dal punto di vista scientifico.
In altre parole, è indispensabile non alimentare nel paziente attese infondate e speranze illusorie.
Il medico che non si attiene ai predetti principi incorre in responsabilità deontologica. In particolare, la verifica della rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche è affidata all’ordine professionale competente per territorio, che è anche il soggetto chiamato a prendere gli eventuali necessari provvedimenti.