La Corte, dopo aver fatto il punto sulla definizione della normativa emergenziale emanata per affrontare la diffusione del COVID-19 per quel che riguarda la trattazione dei processi penali e civili, ha fornito un preliminare chiarimento: la sospensione della prescrizione si applica anche ai procedimenti rinviati d’ufficio anche se, in relazione a tali procedimenti, l’unico atto da compiere era lo svolgimento dell’udienza.
Il mero rinvio dell’udienza, infatti, dettato dall’impossibilità di celebrarla in forza del disposto della norma, è certamente “atto del procedimento” al quale il comma 4 dell’art. 83, per il tramite del comma 2, collega la sospensione del corso della prescrizione.
Per i procedimenti con udienze ricadenti nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, per i quali sia stato disposto il rinvio d’ufficio, – si legge, quindi, nella sentenza – il rinvio dell’udienza rende operativa la sospensione del corso della prescrizione, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 83, comma 3 del DL.
Cassazione: questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata
A seguire, la disamina sul dubbio di costituzionalità della norma, concernente il profilo della valutazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2 della Costituzione che, quanto alla fattispecie in esame, atteneva alla prevedibilità, per l’imputato, dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo.
In proposito, la Cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza della questione: il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce “una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale sfavorevole perché la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea”.
Secondo la Terza sezione penale della Cassazione, così, la sospensione del decorso della prescrizione, per come sancita dall’art. 83, comma 4, del Dl n. 18/2020, non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Il Collegio, nello specifico, ha sottolineato di ritenere praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, reputando, come detto, la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.
Ha sottolineato, tuttavia, la necessità che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia – per i processi fissati e rinviati d’ufficio – così modulata:
fino all’11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo – 11 marzo 2020 e rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020;
fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020.
La notizia della decisione era stata anticipata dalla Cassazione con nota n. 3/2020 del 2 luglio 2020.
Autore: Eleonora Pergolari
https://www.edotto.com/articolo/la-cassazione-sullo-stop-alla-prescrizione-penale-per-covid#:~:text=Secondo%20la%20Terza%20sezione%20penale,comma%204%2C%20del%20Dl%20n.&text=83%20comma%207%20lett.,fino%20al%2030%20giugno%202020.