Affido del minore, la giurisdizione è del luogo di residenza abituale del figlio

Affido del minore, la giurisdizione è del luogo di residenza abituale del figlio

Con sentenza n. 3555 del 10 febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’autorità giudiziaria competente in caso affido dei minori è quello della residenza abituale del figlio. Applicando il regolamento II bis di Bruxelles del 2003, la Suprema Corte ha ribadito che “per le domande riguardanti la responsabilità genitoriale su un figlio minore, è competente l’autorità giudiziaria dello stato membro in cui lo stesso risiede abitualmente alla data della domanda, in applicazione del Regolamento Bruxelles II bis del 2003, che si ispira all’interesse superiore del minore e al criterio di vicinanza. Per residenza abituale deve intendersi il luogo, dove il minore trova e riconosce il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali. A tale scopo rilevano la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni sociali”.

La Corte di Cassazione si è espressa in seguito a un ricorso presentato da una coppia ormai separata. Il figlio, minorenne ma ben inserito nel contesto sociale e scolastico spagnolo, è conteso tra il padre, tornato in Italia, e la madre rimasta nella penisola iberica. L’uomo si è rivolto al Tribunale di Lodi chiedendo l’affidamento del figlio in via esclusiva, ma il giudice ha dichiarato un difetto di giurisdizione della magistratura italiana. Disposizione confermata anche dalla Corte d’Appello che richiama l’art. 8 del citato Regolamento UE n. 2201/2003 che sancisce la competenza internazionale in merito alla responsabilità genitoriale dedotta in giudizio apparteneva all’autorità giurisdizionale spagnola.

Ricorrendo alla Suprema Corte l’uomo sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha applicato il criterio fondato sulla residenza abituale del minore, senza considerare che il futuro del figlio è in Italia.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, applicando l’art. 8 n. 1 del Regolamento Bruxelles II bis n. 2201/2003, secondo il quale le domande riguardanti la responsabilità genitoriale su un minore sono di competenza dell’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data della domanda.

 

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