Cassazione: illegittima la polizza con clausola claim’s made in campo sanitario

Cassazione: illegittima la polizza con clausola claim’s made in campo sanitario

Con sentenza n. 10506/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che i contratti di assicurazione in campo sanitario non possono essere a tempo determinato; la cosiddetta clausola claim’s made, dunque, è illegittima. Il danno sanitario, infatti, può emergere subito dopo un intervento oppure dopo anni, nel secondo caso il malato potrebbe far valere le sue ragioni in un tempo indeterminato e il medico non sarebbe tutelato e protetto dall’assicurazione stipulata all’atto dell’operazione. La Cassazione sostiene che “se fosse decretata la legittimità della clausola si determinerebbe uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione e il tempo nel quale può avverarsi il rischio. (…) La clausola cosiddetta claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, co.II c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”. La clausola, dunque, andrebbe a tutto vantaggio della compagnia assicurativa che, scaduto il tempo del contratto, non sarebbe più responsabile delle azioni pregresse del medico. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha bocciato una siffatta polizza condannando l’assicuratore al pagamento del danno anche se la richiesta di risarcimento da parte del malato era pervenuta a contratto assicurativo già scaduto. La clausola claim’s made, infatti, pur restando valida in altri ambiti, come nei trasporti, non può essere applicata al campo sanitario perché “è un patto atipico immeritevole di tutela in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”.

 

 

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